Art. 3.
(Criteri per l'accreditamento).

      1. I servizi di psicoterapia convenzionati previsti dalla presente legge sono erogati da singoli professionisti o da associazioni di professionisti accreditati, che devono possedere i seguenti requisiti:

          a) quanto ai singoli professionisti:

              1) iscrizione all'ordine degli psicologi o all'ordine dei medici chirurghi;

              2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;

              3) assenza di rapporti di lavoro dipendente del professionista con le strutture del SSN;

          b) quanto alle associazioni di professionisti:

              1) finalità di prevenzione secondaria e terziaria nello statuto;

              2) avere almeno un membro psicoterapeuta che risponde ai requisiti di cui alla lettera a);

          c) quanto alle strutture utilizzate dai singoli professionisti o dalle associazioni di professionisti:

              1) gli studi devono possedere i requisiti minimi di qualificazione per

 

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l'erogazione di un servizio socio-sanitario stabiliti dalla regione competente;

              2) gli studi devono essere in possesso dell'autorizzazione e delle concessioni del comune e dell'azienda sanitaria locale competenti, ove richieste, relative alla verifica di compatibilità del servizio socio-sanitario previste dalla regione competente.

      2. Ai fini dell'accreditamento di cui al comma 1 i singoli professionisti e le associazioni di professionisti sono, altresì, tenuti a:

          a) documentare il ricorso a supervisioni cliniche, individuali o di gruppo, effettuate da professionisti supervisori psicoterapeuti che siano di comprovata e documentabile esperienza in ambiti clinici specifici, iscritti come psicoterapeuti da almeno cinque anni negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e iscritti nell'elenco appositamente istituito dagli ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chirurghi. Ai fini della presente lettera sono considerate valide le supervisioni effettuate da professionisti psicoterapeuti aventi gli stessi requisiti, a condizione che tra essi sia presente almeno un supervisore con i requisiti previsti dalla presente lettera;

          b) documentare, mediante relazioni almeno trimestrali, l'andamento del trattamento e la sua valutazione al servizio di psicoterapia che ha convalidato la richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 2;

          c) essere in regola con la normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). A tale scopo, le supervisioni effettuate ai sensi della lettera a) valgono ai fini dell'attribuzione del punteggio ECM.

      3. L'accreditamento per i servizi di psicoterapia previsti dalla presente legge è riconosciuto, inoltre, alle strutture private che si configurano come centro di psico

 

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terapia, in cui operano professionisti in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera a).