1. I servizi di psicoterapia convenzionati previsti dalla presente legge sono erogati da singoli professionisti o da associazioni di professionisti accreditati, che devono possedere i seguenti requisiti:
a) quanto ai singoli professionisti:
1) iscrizione all'ordine degli psicologi o all'ordine dei medici chirurghi;
2) annotazione, negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi, dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni;
3) assenza di rapporti di lavoro dipendente del professionista con le strutture del SSN;
b) quanto alle associazioni di professionisti:
1) finalità di prevenzione secondaria e terziaria nello statuto;
2) avere almeno un membro psicoterapeuta che risponde ai requisiti di cui alla lettera a);
c) quanto alle strutture utilizzate dai singoli professionisti o dalle associazioni di professionisti:
1) gli studi devono possedere i requisiti minimi di qualificazione per
2) gli studi devono essere in possesso dell'autorizzazione e delle concessioni del comune e dell'azienda sanitaria locale competenti, ove richieste, relative alla verifica di compatibilità del servizio socio-sanitario previste dalla regione competente.
2. Ai fini dell'accreditamento di cui al comma 1 i singoli professionisti e le associazioni di professionisti sono, altresì, tenuti a:
a) documentare il ricorso a supervisioni cliniche, individuali o di gruppo, effettuate da professionisti supervisori psicoterapeuti che siano di comprovata e documentabile esperienza in ambiti clinici specifici, iscritti come psicoterapeuti da almeno cinque anni negli albi professionali degli psicologi e dei medici chirurghi e iscritti nell'elenco appositamente istituito dagli ordini regionali e provinciali degli psicologi e dei medici chirurghi. Ai fini della presente lettera sono considerate valide le supervisioni effettuate da professionisti psicoterapeuti aventi gli stessi requisiti, a condizione che tra essi sia presente almeno un supervisore con i requisiti previsti dalla presente lettera;
b) documentare, mediante relazioni almeno trimestrali, l'andamento del trattamento e la sua valutazione al servizio di psicoterapia che ha convalidato la richiesta di accesso ai sensi dell'articolo 2;
c) essere in regola con la normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). A tale scopo, le supervisioni effettuate ai sensi della lettera a) valgono ai fini dell'attribuzione del punteggio ECM.
3. L'accreditamento per i servizi di psicoterapia previsti dalla presente legge è riconosciuto, inoltre, alle strutture private che si configurano come centro di psico